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Rls, Rlst e Rls di sito produttivo: tre figure fondamentali – II parte

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Notizie dal Mondo della Sicurezza sul Lavoro

Riprendendo l'approfondimento scorso sulle caratteristiche e i compiti dell’ RLS, oggi parliamo di una figura molto simile, creata appositamente per quelle realtà territoriali in cui vi è un’elevata concentrazione di piccole imprese (meno di 15 dipendenti) soprattutto appartenenti al settore edile, in cui i rischi potenziali di infortunio sul lavoro sono più elevati.

La figura in questione è l’RLST ovvero: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e fa riferimento all’art. 48 (art. 47 comma 3). La figura, le funzioni e le competenze dell’RLST sono molto simili a quelle dell'RLS e restato praticamente invariate, l’unica eccezione è da riferirsi al metodo di eleggibilità.

Elezione, nomina e formazione dell’RLST

La normativa per la sicurezza sul lavoro prevede che il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza venga eletto dai lavoratori dell’azienda mentre il Rappresentante territoriale, viene eletto e designato dalle organizzazioni sindacali che, riunendosi in assemblee territoriali dei lavoratori decidono a chi affidare la carica. Essendo le funzioni dell’RLST estremamente importanti per la sicurezza e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, è essenziale la sua presenza in azienda e per questo, è fatto obbligo di accesso ai luoghi di lavoro previa segnalazione all’Organismo Paritetico di riferimento. L’RLST, rappresenta il raccordo principale tra il datore di lavoro e lavoratori in merito a problematiche e rischi inerenti l’attività lavorativa, tuttavia, nei casi in cui l’azienda impedisca l’accesso all’RLST, il rappresentante dovrà comunicarlo all’organismo paritetico di competenza o “per sua mancanza all’organo di vigilanza competente”.

Per quel che concerne la nomina, l’articolo 48 comma 8, sottolinea che, il ruolo di RLST non è compatibile con lo svolgimento di altri ruoli a livello sindacale o operativo e, dal momento dell’elezione, la formazione dovrà essere effettuata entro e non oltre tre mesi dalla data.

La formazione e il corso per svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è basato sui principi essenziali e normativi riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare approfondimento per la conoscenza e la valutazione dei rischi specifici connessi al settore in cui esercita la funzione di Rappresentante. Il periodo formativo e la durata del corso è stabilita dai contratti collettivi, deve avere una durata non inferiore alle 64 ore mentre l’aggiornamento è da ripetersi con cadenza annuale e prevede una durata di 8 ore.

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