CORSO RLS

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Riportiamo qualche commento sulla figura e sulle funzioni dell'RLS.

L’assemblea dei lavoratori può designare nel proprio ambito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

E’ fatto obbligo al datore di lavoro di formare ed informare tale figura.

Con l’introduzione del D.Lgs.81/08, il legislatore ha voluto dare maggior risalto a questa figura, che, in pratica è diventata obbligatoria.

Nel D.Lgs.626/94 veniva data facoltà all’assemblea dei lavoratori di designare il proprio rappresentante per la sicurezza nel loro ambito, e, una volta designato doveva frequentare un corso formativo della durata di 32 ore durante l’orario di lavoro e a spese del datore di lavoro.

Erano e sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro per la mancata formazione dell’RLS designato.

Pertanto soprattutto i datori di lavoro delle piccole realtà produttive, si guardavano bene dallo stimolare i propri lavoratori a designare il loro rappresentante per la sicurezza, in quanto erano poi obbligati a proprie spese alla sua formazione.

Nelle piccole realtà lavorative tale figura poteva anche considerarsi superflua, in quanto solitamente si instaurava un rapporto diretto lavoratore-datore di lavoro, mentre in realtà più complesse il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza poteva essere molto utile per avere un riferimento univoco con cui confrontarsi per operare nel migliore dei modi ai fini della tutela della salute dei lavoratori.

Il D.Lgs.81/08, ha penalizzato pecuniariamente l’azienda presso cui non avviene la designazione del RLS.

E’ obbligatorio comunicare all’INAIL l’eventuale non designazione dell’RLS, in modo che possa venire assegnato un RLS territoriale o di comparto ( si attendono notizie ufficiali per come deve essere effettuata tale comunicazione ).

L’azienda, in questo caso, dovrà versare all’INAIL una somma corrispondente al costo di due ore di lavoro per numero lavoratori all’anno.

Per la mancata comunicazione di quanto sopra detto è prevista una sanzione di € 500.00.

Al momento devono ancora essere fornite dall’INAIL indicazioni precise in merito a come inoltrare questa comunicazione

Per avere maggiori informazioni sul corso rls vi invitiamo a contattare i nostri uffici allo 06.99.68.439 dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00.

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RLS – Diritti e Responsabilità

Tutti i diritti, doveri e responsabilità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

I diritti:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali:

- diritto all’informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla partecipazione;
- diritto al controllo.

Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS:

  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

In tale ottica si colloca l’obbligo del datore di lavoro di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori in merito alla valutazione dei rischi ed alla programmazione e verifica della prevenzione in azienda.
L‘RLS deve inoltre essere presente alla riunione periodica di prevenzione e protezione che, nelle aziende con più di quindici dipendenti, deve essere indetta (ai sensi dell’art. 11 del DLgs 626/94) almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47. d.lgs 81/08

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 48. d.lgs 81/08

La responsabilità dell'rls:

Il DLgs 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Si segnala, infine, una sentenza della magistratura (la cui massima è riportata nel seguito) relativa alle modalità di nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:

Ai sensi dell’art. 18 del DLgs 626/94, commi 2 e 3, l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) appartiene esclusivamente - tanto nel momento dell’iniziativa, come in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento - ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro.
Pretura Milano, 2 luglio 1997

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