CORSO RLS TORINO

Stai cercando un'azienda di torino che eroga il corso di formazione per rls ? Allora sei nel posto giusto!

La cds service eroga corsi organizzati da organismo paritetico per la formazione dell'rls il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'attestato rilasciato al termine del corso per RLS è valido ai sensi dell'art 37 del d.lgs 81/08.

Per avere maggiori informazioni sul corso rls a Torino vi invitiamo a contattare i nostri uffici allo 06.99.68.439 dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00.

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO RLS A TORINO COMPILANDO IL FORM QUI SOTTO.

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Per informazioni:

Cds Service srl
Sede: Via Santo Stefano, 6/b - 00061 - Anguillara Sabazia (Roma)
Telefono: 06.99.68.439
Fax: 06.99.68.849
Email: info@cdsservice.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle 17.00

Domande frequenti sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rls

Chi dispone già di un attestato deve fare un corso di aggiornamento?

L’art. 37 DLgs 81/08 prevede espressamente l’aggiornamento annuale.

Cosa fa l’RLS?

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti , dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Chi può essere nominato?

Non può essere nominato nessuno, in quanto tecnicamente non è una nomina; bensì si tratta di un’elezione tra i dipendenti iscritti a libro paga. Il dipendente eletto dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore il quale grazie alla cds service è possibile frequentare online.

Quanto dura la nomina?

La nomina è annuale, ed è previsto un aggiornamento formativo della durata variabile a seconda della tipologia di azienda.

Se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro che cosa succede?

Se il lavoratore cessa il suo rapporto di lavoro si dovrà procedere all’elezione di un nuovo RLS con le stesse modalità del precedente.

Se non si elegge un RLS che cosa succede?

Si ribadisce innanzitutto che non si tratta di una nomina, in quanto il datore di lavoro non ha nessuna facoltà di scelta del RLS. Tuttavia, se nessun dipendente si candida e dunque nessuno risulta eletto, l’INAIL, in assenza di una comunicazione differente, provvederà alla nomina d’ufficio di un RLS Territoriale (soggetto esterno); il datore di lavoro dovrà corrispondere annualmente all’INAIL un quota pari al costo di 2 ore lavorative per ogni dipendente dell’azienda.

Quali sono le sanzioni eventuali?

Nel caso in cui il datore di lavoro non informi e formi i lavoratori in merito al loro diritto di eleggere un rappresentante, oppure non collabori nel permettere la verifica delle misure di sicurezza da parte del RLS, le violazioni sono punite con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800 a € 3.000.
Nel caso in cui il datore di lavoro non effettui la comunicazione annuale all'INAIL i nominatici dei RLS è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.

Il datore di lavoro ha qualche obbligo?

Sì, quello di informare i lavoratori che è loro diritto eleggere un rappresentante per la sicurezza.

Cosa comporta non seguire i corsi di aggiornamento?

Comporta la nullità della nomina, in quanto l’incaricato non risponderebbe più ai requisiti di competenza e formazione richiesti per legge al fine di ricoprire la carica.

In cosa consiste il corso per rls che scopo ha ?

Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso rispetta i requisiti previsti in merito ai contenuti didattici ed al il numero di ore per la formazione obbligatoria di tale figura, secondo quanto stabilito nel del comma 11, art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nonché dall’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997. Il Corso è organizzato da Organismo Paritetico come previsto all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

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