I datori di lavoro di imprese con un numero di addetti inferiore a 10, come riferisce il Testo Unico della Sicurezza, possono autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Inizialmente la prima scadenza era fissata al 30 giugno 2012.
Questa scadenza si deduce da quanto riportato nel Dlgs81/08, lì dove si legge che tale possibilità è consentita fino a 18 mesi dal Decreto applicativo del Ministero del Lavoro e non oltre il 30 giugno.
Tuttavia è stata nuovamente prorogata al 31 dicembre 2012 con il DL n°57 del 12 maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.
Ricordiamo che tra gli obblighi del datore di lavoro dopo aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) vi è quello di consegna al RLS così come da articolo 28 del D.Lgs. 81/08.
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